L’invalidità civile L. 104/92

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La nascita di un bambino con una malattia è un momento delicato e difficilissimo, nel quale la famiglia si trova a dover far fronte a reazioni emotive inaspettate. Inizia quindi un percorso di accettazione nel quale i genitori possono naturalmente e giustamente sentirsi smarriti.

 

È importante per questo darsi delle priorità.

 

Tra le prime vi è senz’altro il riconoscimento dei diritti normativi, fondamentali per garantire al bambino e alla famiglia il sostegno e le necessarie attenzioni / opportunità.

 

Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha assoluto diritto a fare richiesta di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap o di handicap grave.

 

A questo punto è importante fare alcune precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi.

 

La valutazione dell’invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale.

 

L’art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale.

 

In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.

 

Invalidità civile per minorenni,

Invalidità civile per minorenni: l’art.2 della legge n. 118/71 stabilisce che si considerano mutilati e invalidi civili i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie (l’oligofrenia è uno stato d’insufficienza mentale che si manifesta nei primi anni di vita), che abbiano difficoltà persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L’espressione “abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” indica un parametro valutativo diverso da quello previsto per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e 65 anni. Non si fa più riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, bensì ad una situazione di persistente difficoltà a compiere qualunque funzione propria dell’età.

 

L’invalidità civile per minorenni, specie in tenera età, non si calcola in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia, poiché i giovani, di per sé, non hanno capacità lavorativa. Il riconoscimento dell’invalidità civile dei minori è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (che invece, senza quella disabilità, potrebbero compiere). Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.

 

I benefici che spettano ai minori disabili

Quando l’invalido civile è un minore di 18 anni di età l’Inps eroga specifiche indennità. La legge n. 289 del 1990 prevede per i minori di 18 anni invalidi civili al 100% due tipologie di provvidenze economiche:

  • l’indennità di accompagnamento, e in alternativa
  • l’indennità mensile di frequenza.

Le due indennità infatti sono incompatibili fra loro, pertanto la concessione di una esclude il diritto a riscuotere l’altra.

 

L’indennità di frequenza

L’indennità mensile di frequenza viene riconosciuta ai minori dichiarati invalidi che frequentano le scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, o che frequentano in maniera continua o periodica dei centri ambulatori. Viene erogata l’indennità di frequenza  quando il bambino è riconosciuto: “minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico”(cioè con riduzione dell’udito).
Tale indennità è relativa ai mesi di frequenza, anche saltuaria, di un asilo nido o di una scuola di ogni ordine e grado (anche privata), dei centri estivi comunali o di un centro riabilitativo pubblico o convenzionato (in questo caso la riabilitazione deve essere stata prescritta da un medico specialista del servizio pubblico, di solito appartenente alla neuropsichiatria infantile).

 

L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di una persona, o che hanno bisogno di assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. Tali soggetti per ottenere l’indennità che consente loro di avvalersi dell’assistenza di una persona (accompagnatore) non devono essere ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. In caso contrario si perde il diritto.

 

Per l’indennità di accompagnamento ai minori i requisiti sono gli stessi per la concessione dell’indennità ai soggetti maggiori di 18 anni. In passato le Commissioni Asl per l’accertamento dell’invalidità civile erano restie a riconoscere anche ai bambini in tenerissima età l’indennità di accompagnamento, poiché partivano dal presupposto che i bambini, specie se di pochissimi mesi, avrebbero comunque avuto necessità della continua presenza ed assistenza dei genitori. Negli ultimi anni la Cassazione ha ribadito che certi bambini con disabilità “possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un’assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano”(Cass. 1377/2003). E cio è quello che accade per i nostri figli atteso che nei primissimo giorni di vita non riescono ad alimentarsi da soli, successivamente essendo ipotonici spesso non riescono a mantenere la posizione eretta in maniera autonoma o comunque l’acquisiscono con tempistiche diverse e stessa cosa dicasi per l’acquisizione motoria. Successivamente a causa della marcata iperfagia devono essere costantemente vigilati..

 

A norma dell’art. 1 comma 2 della legge n. 508 del 1988, l’indennità di accompagnamento è concessa:

  • ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale 100% per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua.

L’invalidità al 100%, come l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere atti di vita quotidiani senza un’assistenza continua, devono essere accertate e riconosciute dalla Commissione Medica.

 

Nel caso specifico dei bambini affetti dalla PWS occorre pressare per la corretta applicazione del il DM 2 agosto 2007 (casi di patologia stabilizzata o ingravescente) poiché per questi soggetti è stabilito che non debbano sottoporsi a visita di revisione fino al compimento del 18° anno di età. Successivamente per questi soggetti ( minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità) la legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014), prevede al raggiungimento della maggiore età, la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico.

 

Ma come fare per far si che il DM 2 agosto 2007 abbia la giusta applicazione? E soprattutto i ragazzi PWS rientrano nelle previste tabelle allegate al DM?

Ebbene, l’elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, prevede che le stesse siano raggruppate in 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita deve essere idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione. L’elenco viene rivisto con cadenza annuale. In questo elenco al punto 9) sono ricomprese le Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel medesimo elenco.

Nel caso della PWS la patologia è cromosomica, genetica e la compromissione dell’organo è la compromissione ipotalamica. Ritengo, quindi, che la stessa debba essere ammessa alle disposizione previste dal DM 02 agosto 2007.

 

Ma come fare per far valere il proprio diritto?

Partendo dal presupposto che le commissione mediche non conoscono affatto le patologie se non per sentito dire, occorre che all’atto della presentazione della documentazione il medico che ha in carico il bambino rediga un certificato utilizzando i termini che l’INPS vuol sentirsi dire ovvero:

 

… la malattia è una malattia genetica cromosomica con compromissione di organo… bambino non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana… quadro clinico non suscettibile di guarigione ma soltanto di miglioramenti se adeguatamente seguito…

 

La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile ai minori

 

La strada da seguire per ottenere ciò a cui si ha diritto comincia con la presentazione di una domanda che deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso uno degli uffici delle Aziende per i Servizi Sanitari ed inoltrata all’INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all’applicazione InvCiv2010. E’ necessario poi recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato che attesti le infermità invalidanti. Una volta compilato il certificato on line a cura del medico, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino e che reca anche il numero di certificato che dovrà poi essere riportato nella domanda. Si può quindi presentare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Inps entro il termine massimo di 90 giorni dal rilascio del certificato stesso.

 

Nel caso in cui la domanda sia intesa ad ottenere l’indennità mensile di frequenza, il certificato medico deve contenere la dicitura: “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Se invece la domanda è intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento, il certificato medico, come già detto sopra, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura: “Minore impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Minore che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

 

La domanda deve essere firmata da coloro che esercitano la potestà (di norma il padre e la madre). La Commissione medica fissa entro tre mesi dalla presentazione della domanda la data della visita che verrà comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il procedimento prosegue con la visita medica.

 

Visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile nel minore

La convocazione per effettuare la visita viene inviata con un preavviso di circa 20 giorni. Inoltre, se necessario, è possibile richiedere la visita a domicilio presentando un certificato medico che dichiari che il minore non è trasportabile. In ogni caso il minore dovrà presentarsi con:

  • un documento di identità
  • tutta la documentazione clinica che attesta il suo stato di salute (radiografie, certificazioni di visite specialistiche, fisioterapie effettuate, documenti relativi alle terapie in atto, prescrizioni mediche, accertamenti diagnostici…).

 

La visita del minore è effettuata da una Commissione Sanitaria che ha il compito di stabilire la percentuale di invalidità da attribuirgli in relazione alla documentazione medica presentata e all’attuale stato di salute. Alla visita potrà assistere anche un medico di fiducia del minore che però dovrà essere pagato dal richiedente.

 

L’esito della visita verrà inviato alla Commissione medica periferica per le Pensioni di Guerra e d’Invalidità Civile che emetterà il proprio parere entro 60 giorni, periodo durante il quale tale commissione potrà chiedere di incontrare il minore. Il risultato della visita verrà comunicato direttamente al domicilio del richiedente. Se la domanda non dovesse venire accettata è possibile fare ricorso al Ministero del Tesoro entro 2 mesi dalla data in cui si è ricevuto il risultato della visita.

 

Cosa accade al compimento del 18° anno di età?

Il compimento del 18° anno se siamo riusciti a fa applicare correttamente il Dm 2 agosto 2007 comporta, come sopra detto, la concessione in automatico della pensione di invalidità (oltra al mantenimento dell’assegno di accompagnamento) con la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni quindi, con la corretta applicazione del DM 2 agosto 2007 non ci sarà la necessità di ulteriori accertamenti sanitari e, in automatico, scatterà in nuovo trattamento economico. Viceversa la non corretta applicazione o la mancata applicazione non comporterà l’automatica concessione di alcuna prestazione, neanche l’indennità di accompagnamento. Raggiunta la maggiore età infatti, sarà necessario ripetere la valutazione dell’invalidità attraverso una visita che verifichi anche la permanenza dei requisiti necessari per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento.

 

L’indennità di frequenza non viene concessa oltre i 18 anni.

 

Per approfondimento sull’invalidità civile, dall’assegno mensile di inabilità al ricorso contro il verbale, puoi leggere questo articolo sull’invalidità civile.

 

Riconoscimento dello stato di handicap

 

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.

 

Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.

 

In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.

 

La diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda  contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai  sensi dell’art. 3,  comma 3 della Legge 104/92.

 

Infatti, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti,  si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza il riconoscimento di un’invalidità civile.

 

Per ottenere lo stato di handicap e dunque il riconoscimento della legge 104/92 è necessario presentare apposita domanda. A seguito di questa sarà sottoposto a visita medico collegiale dalla commissione INPS preposta all’accertamento. Commissione che redigerà  un verbale ove risulterà riconosciuto, o meno , lo stato di  handicap ex Legge 104/92.

 

L’accertamento dell’handicap

L’handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).

 

L’handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

 

Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.

 

Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

 

La Commissione Asl

L’handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Asl.

 

La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Asl territorialmente competente.

 

La Commissione è la medesima che accerta l’invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.

 

Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

 

Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

 

Come si richiede il riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

 

Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.

 

Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.

 

Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.

 

Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.

 

La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.

 

Il certificato ha validità 90 giorni (messaggio INPS 28110/2010): se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico .

 

La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).

 

Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.

 

Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.

 

Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.

 

Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

 

E’ bene ricordare che l’accertamento dell’handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell’invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte.

 

La ricevuta e la convocazione a visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.

 

La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’ASL.

 

Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.

 

Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:

  • per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
  • in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.

 

Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.

 

Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

 

Nella stessa lettera viene ricordato che:

  • il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
  • in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
  • se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

 

Visita domiciliare

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.

 

Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.

 

Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

 

È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.

 

In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

 

La visita

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è – in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 – integrata con un medico dell’INPS.

 

La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.

 

Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

 

Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.

 

Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.

 

In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

 

La verifica

Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione. Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo. Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

 

La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).

 

La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

 

L’invio del verbale

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.

 

Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

 

Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).

 

Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.

 

I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

 

Il ricorso

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.

 

Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Asl o INPS) che si intenda contestare è necessario presentare istanza di accertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l’accertamento tecnico preventivo.

 

Si veda la scheda specifica tratta dal sito handyleg.org  scheda sul ricorso

 

Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

 

L’aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.

 

Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all’accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l’accertamento tecnico preventivo.

 

Visite di revisione e certificati “a scadenza”

L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”

 

Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, che l’introduzione del DL 24 giugno 201, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114 “Semplificazioni per i soggetti con invalidità” ha apportato deverse modifiche circa la scadenza delle prestazioni economiche e dei benefici connnessi (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

 

La legge n.114 del 2014 ha, quindi, introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione nell’intento di semplificare le procedure.

 

Prima di tale normativa si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap (L. 104/92) alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Per cui accadeva che a causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) e si perdeva di conseguenza il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi); inoltre, non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

 

Ora, la legge succitata ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Inoltre viene definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità. Spetta ora dunque all’INPS convocare il cittadino a nuova visita e spetta sempre all’INPS effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad pronunciarsi non solo sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

 

A pochi mesi di distanza dalla legge 114, l’Inps ha fissato i criteri operativi mediante la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015.

 

Si legge nella circolare: “La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”.

 

In tal modo le Asl sono totalmente estromesse dalle visite di revisione che fino ad ora erano loro affidate. Da tale novità derivano al cittadino alcuni vantaggi, ma anche svantaggi. Il vantaggio consisterebbe, secondo l’Inps in uno snellimento dei tempi non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Lo svantaggio consisterebbe nel fatto che il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica per cui potrebbe accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.

 

Tale soluzione è vista positivamente da molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma nello stesso tempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.

 

Conclusioni

La nascita di un bambino con una malattia è un momento delicato e difficilissimo, nel quale la famiglia si trova a dover far fronte a reazioni emotive inaspettate. Inizia quindi un percorso di accettazione nel quale i genitori possono naturalmente e giustamente sentirsi smarriti.

 

È importante per questo darsi delle priorità e tra le prime vi è senz’altro il riconoscimento dei diritti normativi, fondamentali per garantire al bambino e alla famiglia il sostegno e le necessarie attenzioni e/o opportunità. Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha assoluto diritto a fare richiesta di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap o di handicap grave.

 

A questo punto è importante iniziare il percorso imboccando la giusta strada affinche i diritti dei nostri figli vengano garantiti e tutelati evitando altresì ulteriori perdite di tempo e situazioni di stress alle quali i nostri figli potrebbero essere sottoposti qualora non vengano loro riconosciute alcune tutele legislative. Ricondiamoci inoltre che l’invalidità civile e la situazione di handicap sono due riconoscimenti diversi che però vanno richiesti entrambi perchè interdipendenti e collegate tra loro.